Biocarburanti premiali. Le disposizioni del GSE
Il ministero dello Sviluppo economico, con Circolare del 27 marzo 2013, ha stabilito che dal 16 aprile i titolari di impianti di produzione (“produttori”) di biocarburanti “premiali” possono presentare istanza di accreditamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica Biocarburanti.
I biocarburanti premiali
Nell’ambito del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, per alcune tipologie di biocarburanti, detti “premiali”, sono previste specifiche maggiorazioni in termini di certificati ottenibili.
Il Decreto Legislativo n. 28/2011 e ss. mm. ii., infatti, ha stabilito che venga riconosciuto 1 Certificato ogni 8 Gigacalorie di biocarburante immesso in consumo a condizione che:
- sia prodotto in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione Europea con materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;
oppure - sia miscelato in percentuale pari al 25% a benzina e gasolio e sia immesso in consumo al di fuori della rete di distribuzione.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2013 ha disciplinato le modalità di riconoscimento delle maggiorazioni. In particolare, i Soggetti Obbligati che immettono in consumo i suddetti biocarburanti hanno diritto a ricevere le maggiorazioni purché gli stessi biocarburanti rispettino i requisiti disostenibilità stabiliti a livello europeo e provengano da impianti di produzione appositamente accreditati.
Soggetti obbligati
Per Soggetti Obbligati all’immissione in consumo di biocarburanti in un dato anno s’intendono i soggetti che, nell’anno precedente, hanno immesso benzina e gasolio nel territorio nazionale.
La procedura di accreditamento
A norma del Decreto del 14 febbraio 2013, i titolari di impianti di produzione di biocarburanti “premiali” – Produttori – devono presentare un’istanza di accreditamento di tali impianti, utilizzando l’apposito registro informatico del GSE.
A tal fine, è necessario che i Produttori si registrino preventivamente nell’Area Clienti del GSE e, successivamente, sottoscrivano l’applicazione informatica Biocarburanti.
La registrazione non è necessaria qualora i Produttori abbiano già provveduto a registrarsi nell’Area Clienti, anche per altre applicazioni.
Per il solo anno 2013, in base alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2013, la procedura di accreditamento segue queste scadenze:
- istanza di accreditamento, dal 16 aprile al 6 giugno;
- verifiche sui codici accisa comunicati nelle istanze, entro il 21 giugno;
- pubblicazione della lista degli impianti accreditati, entro il 6 luglio.
Le informazioni tecniche necessarie ai Produttori per presentare l’stanza di accreditamento informatico dei propri impianti sono riportate nel manuale utente.
CHIARIMENTO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 4 DEL D.LGS. 28/2011
(BIOCARBURANTI PRODOTTI IN EUROPA DA MATERIA PRIMA EUROPEA)
Per l’anno 2012, al fine di poter contabilizzare le partite di biocarburante prodottenell’Unione Europea da materia prima europea e ottenere così la maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 4 del D. Lgs. 28/2011 (1 Certificato di immissione in consumo per ogni 8 Gigacalorie) è necessario dimostrare:
1) l’origine europea della materia prima:
a) con il certificato di sostenibilità (redatto in conformità al sistema nazionale ai sensi del DM del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23/01/2012 o agli schemi volontari oggetto di una decisione ai sensi della Direttiva 2009/30/CE) che contiene l’informazione sul paese di origine della materia prima;
b) in assenza dei certificati di sostenibilità (caso che può verificarsi fino al 31agosto 2012, purché l’operatore economico che ha ceduto il biocarburante al fornitore sia in possesso del certificato di conformità dell’azienda) o, eventualmente, in assenza della suddetta informazione nei certificati di sostenibilità redatti in conformità a uno schema volontario, l’origine europea della materia prima va autodichiarata. A riprova di tale autodichiarazione, durante i controlli potranno essere verificate a ritroso le fatture di vendita nonché la catena delle autodichiarazioni con le quali i vari operatori economici della catena trasmettono, insieme alla fattura, l’autodichiarazione sull’origine della materia prima.
2) la produzione europea del biocarburante:
a) con il certificato di sostenibilità (redatto in conformità al sistema nazionale ai sensi del DM del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23/01/2012 o agli schemi volontari oggetto di una decisione ai sensi della Direttiva 2009/30/CE) qualora contenga l’informazione sul paese di produzione del biocarburante;
b) in assenza dei certificati di sostenibilità (caso che può verificarsi fino al 31 agosto 2012, purché l’operatore economico che ha ceduto il biocarburante al fornitore sia in possesso del certificato di conformità dell’azienda) oppure ina ssenza della suddetta informazione nei certificati di sostenibilità, la produzione europea del biocarburante va autodichiarata. A riprova di tale autodichiarazione, durante i controlli potranno essere verificate a ritroso le fatture di vendita nonché la catena delle autodichiarazioni con le quali i vari operatori economici della catena trasmettono, insieme alla fattura, l’autodichiarazione sul luogo di produzione del biocarburante