Cogenerazione ad alta efficienza e certificati bianchi
A inizio 2013 ha finalmente preso il via la rivoluzione tanto attesa dal mondo della cogenerazione ad alto rendimento (Car), una tecnologia diffusa soprattutto in settori industriali ad alto consumo di energia termica e nel settore dei servizi annessi a reti di teleriscaldamento urbano.
Secondo la definizione ufficiale, la Car è la produzione combinata di energia elettrica e calore che fornisce un risparmio di energia primaria pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la generazione separata di elettricità e di calore; oppure si deve realizzare la produzione combinata di energia elettrica e calore mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione (cioè di potenza rispettivamente inferiore a 1 MW e inferiore a 50 kW) che forniscono un risparmio di energia primaria.
Con il DM del 5 settembre 2011, di fatto entrato in vigore con un ulteriore decreto varato a fine 2012, sono state ridefinite le caratteristiche deiCertificati bianchi riconosciuti alla cogenerazione ad alto rendimento. Semplificando al massimo, questi incentivi sono rilasciati per un periodo di 10 anni agli impianti di produzione e di 15 anni per le installazioni abbinate al teleriscaldamento. Il legislatore ha previsto l’applicazione di un coefficiente (k) differenziato per cinque scaglioni di potenza, in modo da poter tenere conto dei diversi rendimenti medi degli impianti.
La gestione della misura è affidata al Gse (e non più quindi all’Aeeg), cui l’operatore si deve rivolgere per richiedere la qualifica di Car e che annualmente riconoscerà all’operatore stesso un incentivo corrispondente agli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti e misurati.
Ulteriori benefici previsti dall’attuale normativa sono: l’esonero dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GW; la precedenza, nell’ambito del dispacciamento, dell’energia elettrica prodotta da unità prevalentemente Car rispetto a quella generata da fonti convenzionali.
Importanti sono anche le agevolazioni fiscali sull’accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione, nonché la possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica per impianti cogenerativi con potenza nominale fino a 200 kW.
“soggetti obbligati” a conseguire gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica sono:
B. i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.
• Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)
• Società controllate dai distributori obbligati
• Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo
• Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“energy manager”) oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
L’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi,, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del … decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
Dalla formulazione dell’articolo ne deriva:
• la non cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013;
b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.• la cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari;
b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.Vai alla pagina del mercato elettrico